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§1 Ambito, oggetto e conclusione del rispettivo contratto

  1. Le seguenti condizioni regolano definitivamente il rapporto contrattuale tra APS UG (SIMLOC), rappresentato dall'amministratore delegato Simon Albrecht, Raiffeisenstr. 27, 32257 Bünde, di seguito denominato "venditore" e il rispettivo cliente.
    2. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano in via esclusiva. Non saranno riconosciute condizioni del cliente contrarie o difformi dalle presenti condizioni, salvo che il venditore vi abbia espressamente acconsentito in singoli casi.
    3. Esse si applicano esclusivamente ai rapporti commerciali con imprese ai sensi del § 14 del Codice Civile Tedesco (BGB). Per imprenditore ai sensi del § 14 BGB si intende una persona fisica o giuridica o una società di persone che, al momento dell'ordine, agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale indipendente. Il venditore ha il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere all'acquirente la prova della sua attività imprenditoriale.
    4. Oggetto del rispettivo contratto è la vendita di beni da parte del venditore al cliente. Le informazioni su prezzi e prestazioni, nonché altre dichiarazioni o garanzie, sono vincolanti per il venditore solo se da lui presentate o confermate per iscritto.
    5. Il cliente può ordinare la merce telefonicamente, via e-mail, fax o per iscritto. Un contratto di acquisto efficace viene concluso sia mediante una dichiarazione di accettazione scritta che tramite e-mail.
    6. Il testo del contratto e le condizioni generali di vendita verranno inviati al cliente via e-mail dopo l'effettuazione dell'ordine.
    7. Il contratto è concluso in tedesco o in inglese. A tutti i contratti conclusi si applica il diritto tedesco, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili e le norme sul conflitto di leggi del diritto tedesco.
    8. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti in euro, IVA esclusa, salvo diversa indicazione in singoli casi. L'IVA viene fatturata separatamente all'aliquota attualmente applicabile in conformità con le disposizioni fiscali vigenti.

§2 Gestione del contratto di acquisto, spese di spedizione

  1. 1. Le spese di spedizione sono a carico del cliente a partire dalla sede del venditore.
    La spedizione avviene a rischio del cliente.
    3. Alla conclusione del contratto di acquisto, il pagamento del prezzo di acquisto è immediatamente dovuto. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse modalità di pagamento. Il venditore si riserva il diritto di escludere determinate opzioni di pagamento per consegne all'estero, per primi ordini o per altri motivi.
    4. In caso di restituzione della merce e rifiuto di accettazione per contrassegno, questi costi aggiuntivi saranno addebitati al cliente.
    5. Il venditore si impegna a inviare la merce al cliente per posta immediatamente dopo la conclusione del contratto e, in caso di pagamento anticipato, dopo il pagamento integrale del prezzo di acquisto. Sono consentite consegne parziali, purché ragionevoli per il cliente.
    6. Il venditore ha il diritto di recedere dal contratto se, nonostante la precedente conclusione di un corrispondente contratto di acquisto, non riceve l'oggetto della prestazione; la responsabilità del venditore per dolo o colpa rimane impregiudicata. In tal caso, il venditore informerà immediatamente l'acquirente dell'indisponibilità e rimborserà immediatamente all'acquirente eventuali corrispettivi già versati. In questo caso, il venditore si riserva il diritto di offrire merce dello stesso prezzo e qualità, con l'obiettivo di concludere un nuovo contratto per l'acquisto di merce dello stesso prezzo e qualità.

§3 Garanzia e responsabilità

1.Il venditore è generalmente responsabile per i difetti dei beni secondo le disposizioni di legge del diritto di vendita (§§ 434 e seguenti del BGB).
2. Non sussistono rivendicazioni per difetti in caso di deviazioni solo insignificanti dalla qualità concordata o di compromissione solo insignificante dell'usabilità.
3. Il periodo di garanzia per i diritti derivanti dal § 437 n. 1 e n. 3 del BGB per articoli nuovi è, in deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB, di un anno dall'inizio del termine di prescrizione legale.
4. In caso di difetti nell'ambito dell'adempimento successivo, il venditore ha la scelta tra la successiva correzione o una nuova consegna.
5. Il cliente esaminerà la merce ordinata immediatamente dopo la consegna. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la completezza della merce e la rispettiva funzionalità. I difetti scoperti o che possono essere identificati senza ulteriori indugi devono essere segnalati immediatamente al venditore. Includere una descrizione dettagliata del difetto. Se l'acquirente non ci informa, la merce si considera approvata, a meno che non vi sia un difetto che non poteva essere identificato durante l'esame. I difetti della merce che non possono essere accertati nell'ambito del corretto esame secondo il paragrafo 7 devono essere segnalati al venditore immediatamente dopo la loro scoperta, purché si tratti di un'operazione commerciale reciproca; altrimenti la merce si considera approvata anche per quanto riguarda questo difetto.
6. In linea di principio, il venditore non è responsabile per danni causati da lieve negligenza.
7. Le limitazioni di responsabilità secondo i numeri precedenti non si applicano ai danni derivanti da lesioni alla vita, agli arti o alla salute, occultamento fraudolento di difetti, rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, in caso di dolo e colpa grave, e in caso di violazione di obblighi il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto in primo luogo e la cui osservanza l'acquirente può regolarmente attendersi.
8. La richiesta di risarcimento danni per la violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali è limitata al danno prevedibile tipico del contratto, a meno che non sia contemporaneamente presente un altro dei casi eccezionali elencati nel paragrafo 8.
9. Se il venditore consegna un articolo privo di difetti ai fini dell'adempimento successivo, può richiedere la restituzione dell'articolo difettoso da parte dell'acquirente secondo gli articoli da 346 a 348 del Codice Civile Tedesco (BGB).

§4 Riserva di proprietà

  1. La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino a quando tutti i crediti a cui ha diritto nei confronti del cliente derivanti dal rapporto commerciale esistente non siano stati soddisfatti.
    2. Nel caso in cui l'oggetto della consegna venga venduto, l'acquirente cede fin d'ora al venditore, a titolo cautelativo, il proprio credito derivante dalla rivendita nei confronti dell'acquirente con tutti i diritti accessori, senza necessità di ulteriori dichiarazioni speciali. La cessione si applica inclusi eventuali crediti di saldo. Tuttavia, la cessione si applica solo per l'importo corrispondente al prezzo dell'oggetto della consegna fatturato dal venditore. La parte del credito ceduta al venditore deve essere soddisfatta con priorità.
    3. Fino a nuovo avviso, l'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti in questa disposizione (riserva di proprietà). L'acquirente trasferirà immediatamente al venditore i pagamenti effettuati sui crediti ceduti fino all'importo del credito garantito. In caso di motivo importante, in particolare in caso di mora nel pagamento, sospensione dei pagamenti, apertura di procedura concorsuale, protesto cambiario o indicazioni giustificate di sovraindebitamento o imminente insolvenza dell'acquirente, il venditore ha il diritto di revocare l'autorizzazione dell'acquirente alla riscossione. Inoltre, dopo un preavviso, il venditore può comunicare la cessione a titolo di garanzia entro un termine ragionevole, utilizzare i crediti ceduti e richiedere che l'acquirente comunichi la cessione a titolo di garanzia al cliente.
    4. Se sussiste un interesse legittimo comprovato, l'acquirente deve fornire al venditore le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti del cliente e consegnare i documenti necessari.
    5. Durante l'esistenza della riserva di proprietà, all'acquirente è vietato impegnare o trasferire la merce a titolo di garanzia. La rivendita è consentita solo a rivenditori nel normale corso degli affari e solo a condizione che il pagamento del controvalore dell'oggetto della consegna sia effettuato all'acquirente. L'acquirente deve inoltre concordare con il cliente che il cliente acquisisce la proprietà solo con questo pagamento. In caso di pignoramento, sequestro o altre disposizioni o interventi da parte di terzi, l'acquirente deve informare immediatamente il venditore.
  2. Se il valore realizzabile di tutte le garanzie a cui il venditore ha diritto supera l'importo di tutti i crediti garantiti di oltre il 10%, il venditore rilascerà una corrispondente parte delle garanzie su richiesta dell'acquirente. Il venditore ha la scelta tra diversi diritti di garanzia nell'approvare il rilascio.

§5 Cessione

 

  1. Il venditore ha il diritto di cedere i crediti derivanti dai nostri rapporti contrattuali.
  2. Il foro competente è la sede della nostra società o Pforzheim. Se il cliente è in mora con gli obblighi di pagamento, tutti i crediti esistenti diventano immediatamente esigibili.
  1. Il venditore ha il diritto di far valere i diritti derivanti dalla riserva di proprietà – in particolare il ritiro dei beni consegnati con riserva di proprietà – senza previa risoluzione del rispettivo contratto di acquisto. La compensazione da parte del cliente con controcrediti è esclusa, a meno che i controcrediti non siano incontestati o siano stati accertati legalmente. L'esercizio di un diritto di ritenzione da parte del cliente è escluso, a meno che non si basi sullo stesso rapporto contrattuale o che i controcrediti siano incontestati o siano stati accertati legalmente.

§6 Predefinito

 

  1. L'acquirente è in mora 10 giorni dopo la scadenza senza ulteriore comunicazione da parte del venditore, a condizione che non abbia pagato il credito.
  2. Gli interessi di mora sono di 8 punti percentuali sopra il tasso base corrente.
  3. Il diritto del venditore di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni rimane inalterato dalle disposizioni di cui sopra.

§7 Disposizioni finali

  1. A queste condizioni generali e al rispettivo contratto di vendita si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione della legge UN sulla vendita.
  2. Se le parti sono commercianti registrati, la città della sede del venditore è concordata come foro competente per tutte le controversie derivanti dal o in relazione al presente contratto.
  3. Qualora una o più clausole di queste condizioni generali siano totalmente o parzialmente inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

Stato: 21/12

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