§ 1 Ambito di applicazione, oggetto e conclusione del contratto
- Le seguenti condizioni disciplinano in via esclusiva il rapporto contrattuale tra APS UG (SIMLOC), rappresentata dall'amministratore delegato Simon Albrecht, 27, 32257 Bünde, di seguito denominata 'Venditore', e il rispettivo cliente.
- Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano in via esclusiva. Non vengono riconosciute condizioni del cliente contrarie o difformi dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, salvo che il venditore vi abbia espressamente acconsentito caso per caso.
- Esse si applicano esclusivamente ai rapporti commerciali con imprese ai sensi del § 14 BGB. Per impresa ai sensi del § 14 BGB si intende una persona fisica o giuridica o una società di persone dotata di capacità giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale indipendente al momento dell'ordine. Il venditore ha il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere all'acquirente la prova della sua attività imprenditoriale.
- Oggetto del rispettivo contratto è la vendita di merci da parte del venditore al cliente. Le indicazioni di prezzo e prestazioni, nonché altre dichiarazioni o garanzie, sono vincolanti per il venditore solo se da lui rilasciate o confermate per iscritto.
- Il cliente può effettuare un ordine di merci per telefono, e-mail, fax o per iscritto. Un contratto di acquisto efficace viene concluso sia tramite dichiarazione scritta di accettazione che tramite e-mail.
- Il testo del contratto e le Condizioni Generali di Contratto vengono inviati al cliente via e-mail dopo l'ordine.
- La conclusione del contratto avviene esclusivamente in lingua tedesca. A tutti i contratti conclusi si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili e delle norme di diritto internazionale privato del diritto tedesco.
- Tutti i prezzi indicati si intendono come prezzi netti in euro, IVA esclusa, salvo diversa indicazione caso per caso. L'IVA viene fatturata separatamente all'aliquota di volta in volta vigente secondo le disposizioni fiscali applicabili.
§ 2 Esecuzione del contratto di vendita, spese di spedizione
- Il cliente sostiene i costi di spedizione a partire dal luogo della sede del venditore.
- La spedizione avviene a rischio del cliente.
- Al momento della conclusione del contratto di acquisto, il pagamento del prezzo di acquisto diventa immediatamente esigibile. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse modalità di pagamento. Il venditore si riserva il diritto di escludere determinate modalità di pagamento per consegne all'estero, per primi ordini o per altri motivi.
- In caso di storni di addebito e rifiuto di accettazione per spedizione in contrassegno, questi costi aggiuntivi vengono addebitati al cliente.
- Il venditore si impegna, dopo la conclusione del contratto e, in caso di pagamento anticipato, dopo il completo pagamento del prezzo di acquisto, a spedire immediatamente la merce al cliente per via postale. Sono consentite consegne parziali, purché ragionevoli per il cliente.
- Il venditore ha il diritto di recedere dal contratto qualora, nonostante la precedente conclusione di un corrispondente contratto di acquisto, non riceva a sua volta l'oggetto della prestazione; resta impregiudicata la responsabilità del venditore per dolo o colpa. In tal caso, il venditore informerà immediatamente l'acquirente dell'indisponibilità e rimborserà senza indugio la controprestazione già effettuata. Il venditore si riserva, in questo caso, il diritto di offrire un bene di valore e qualità equivalenti, al fine di concludere un nuovo contratto per l'acquisto del bene di pari prezzo e qualità.
§ 3 Garanzia e responsabilità
- Per i vizi della merce, il venditore risponde in linea di principio secondo le disposizioni di legge del diritto di compravendita (artt. 434 e seguenti del BGB).
- Non sussistono diritti per vizi in caso di scostamento solo insignificante dalla qualità concordata o di compromissione solo irrilevante dell'utilizzabilità.
- Il termine di garanzia per i diritti di cui all'art. 437 n. 1 e n. 3 BGB per gli articoli nuovi è, in deroga all'art. 438 comma 1 n. 3 BGB, di un anno a decorrere dall'inizio della prescrizione legale.
- In caso di vizi, nell'ambito dell'adempimento successivo, il venditore ha la facoltà di scegliere tra la riparazione o la consegna di un nuovo bene.
- Il cliente esaminerà la merce ordinata immediatamente dopo la consegna. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la completezza della merce e la rispettiva funzionalità. I vizi riscontrati in tale sede o immediatamente rilevabili devono essere comunicati senza indugio al venditore, corredati da una descrizione dettagliata del vizio. Se l'acquirente omette la denuncia, la merce si considera approvata, a meno che non si tratti di un vizio non riconoscibile durante l'esame. I vizi della merce non rilevabili nell'ambito dell'esame regolare di cui al comma 7 devono essere comunicati al venditore immediatamente dopo la loro scoperta, qualora si tratti di un'operazione commerciale bilaterale; in caso contrario, la merce si considera approvata anche per quanto riguarda tale vizio.
- In linea di principio, il venditore non risponde per danni causati da lieve colpa.
- Le limitazioni di responsabilità di cui ai numeri precedenti non si applicano ai danni derivanti da lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute, in caso di occultamento doloso di vizi, ai diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti, in caso di dolo e colpa grave, nonché in caso di violazione di obblighi il cui adempimento consente in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto l'acquirente può regolarmente fare affidamento.
- Tuttavia, il diritto al risarcimento dei danni per la violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali è limitato al danno tipico del contratto e prevedibile, a meno che non ricorra contemporaneamente un altro dei casi eccezionali di cui al comma 8.
- Se il venditore, ai fini dell'adempimento successivo, consegna una cosa esente da vizi, può pretendere dall'acquirente la restituzione della cosa viziata secondo le disposizioni degli artt. 346-348 BGB.
§ 4 Riserva di proprietà
- La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino all'adempimento di tutti i diritti a lui spettanti nei confronti del cliente derivanti dal rapporto commerciale in essere.
- In caso di rivendita dell'oggetto della fornitura, l'acquirente cede fin d'ora al venditore, a titolo di garanzia, il proprio credito derivante dalla rivendita nei confronti del subacquirente, con tutti i diritti accessori, senza che sia necessaria alcuna ulteriore dichiarazione speciale. La cessione include anche eventuali crediti risultanti da saldi. Tuttavia, la cessione vale solo fino all'importo corrispondente al prezzo fatturato dal venditore per l'oggetto della fornitura. La parte del credito ceduta al venditore deve essere soddisfatta con priorità.
- Fino a revoca, l'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti ai sensi della presente clausola (riserva di proprietà). L'acquirente trasferirà immediatamente al venditore i pagamenti effettuati sui crediti ceduti, fino all'importo del credito garantito. In presenza di un motivo importante, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, sospensione dei pagamenti, apertura di una procedura di insolvenza, protesto cambiario o indizi fondati di un eccessivo indebitamento o di una minacciata insolvenza dell'acquirente, il venditore ha il diritto di revocare l'autorizzazione alla riscossione dell'acquirente. Inoltre, il venditore può, previa diffida e nel rispetto di un congruo termine, rendere palese la cessione a scopo di garanzia, realizzare i crediti ceduti e richiedere che l'acquirente riveli la cessione a scopo di garanzia al cliente.
- Qualora l'acquirente dimostri un interesse legittimo, questi è tenuto a fornire al venditore le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti del cliente e a consegnare i documenti necessari.
- Durante la vigenza della riserva di proprietà, all'acquirente è vietato costituire in pegno o trasferire a scopo di garanzia l'oggetto della fornitura. La rivendita è consentita solo a rivenditori nell'ambito del normale svolgimento dell'attività commerciale e solo a condizione che il pagamento del controvalore dell'oggetto della fornitura sia effettuato all'acquirente. L'acquirente deve inoltre concordare con il subacquirente che il subacquirente acquisisca la proprietà solo con tale pagamento. In caso di pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti o interventi di terzi, l'acquirente deve informare immediatamente il venditore.
- Nella misura in cui il valore realizzabile di tutti i diritti di garanzia spettanti al venditore superi di oltre il 10% l'importo di tutti i crediti garantiti, il venditore, su richiesta dell'acquirente, libererà una parte corrispondente dei diritti di garanzia. Il venditore ha il diritto di scegliere quali diritti di garanzia liberare tra i diversi disponibili.
§ 5 Cessione
- Il venditore ha il diritto di cedere i crediti derivanti dai nostri rapporti contrattuali.
- Il foro competente è, a scelta, la sede della nostra azienda o Pforzheim. Se il cliente è in mora con gli obblighi di pagamento, tutti i crediti esistenti diventano immediatamente esigibili.
- Il venditore ha il diritto di far valere i diritti derivanti dalla riserva di proprietà – in particolare la restituzione della merce fornita con riserva di proprietà – senza un previo recesso dal rispettivo contratto di acquisto. La compensazione da parte del cliente con controcrediti è esclusa, a meno che i controcrediti non siano incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. L'esercizio di un diritto di ritenzione da parte del cliente è escluso, a meno che non si basi sullo stesso rapporto contrattuale o che i controcrediti non siano incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
§ 6 Mora
- L'acquirente è in mora, senza necessità di ulteriore dichiarazione da parte del venditore, 10 giorni dopo la scadenza, qualora non abbia pagato il credito.
- Gli interessi di mora ammontano a 8 punti percentuali sopra il tasso base di riferimento vigente.
- Il diritto del venditore di far valere ulteriori pretese risarcitorie rimane impregiudicato dalle disposizioni precedenti.
§ 7 Disposizioni finali
- Alle presenti Condizioni Generali di Contratto e al contratto di acquisto di volta in volta concluso si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
- Se le parti sono commercianti a tutti gli effetti, per tutte le controversie derivanti o in relazione al presente contratto viene concordato come foro competente la città della sede del venditore.
- Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di contratto siano interamente o parzialmente invalide, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata.
Versione: 12/21







